Esenzione per le aziende e partecipazioni sociali

La legge intende favorire il passaggio generazionale dell'impresa, sia nell’ambito della successione, sia mediante donazione o “patto di famiglia”.
Solo per i figli, gli altri discendenti e il coniuge, è prevista l'esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di azienda, di quote sociali e di azioni. Se l'azienda comprende beni immobili, il trasferimento è esente anche dalle imposte ipotecarie e catastali.
L'esenzione non si applica quindi a tutti i trasferimenti di aziende o partecipazioni sociali, ma solo in presenza di alcune condizioni espressamente indicate dalla legge.
Prima di tutto, se si tratta di azioni o quote di Srl l'esenzione si applica solo alle partecipazioni che consentono al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Questa regola impedisce di usufruire dell’esenzione quando le azioni, o quote di Srl, sono attribuite a due o più eredi in parti uguali tra loro. E’ però possibile ricorrere all’intestazione congiunta agli eredi del pacchetto azionario, o della quota di Srl (che rappresenti la maggioranza dei voti), con conseguente nomina di un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti sociali nei confronti della società. In ogni caso, per evitare problemi con il fisco, è senz’altro opportuno pianificare preventivamente la successione redigendo un testamento.
Questa limitazione non è prevista per le società di persone (Snc, Sas e società semplici), quindi l'esenzione dalle imposte è concessa anche per le partecipazioni in società di persone che non consentono al beneficiario di acquisire la maggioranza. Ciò è pienamente giustificato dalle peculiari caratteristiche delle società di persone, nelle quali le decisioni più importanti devono essere prese all'unanimità e pertanto risulta improprio parlare di una posizione di controllo della società.
In ogni caso l'erede deve impegnarsi espressamente a proseguire nella gestione dell'azienda o a mantenere il controllo della società per almeno cinque anni dopo il trasferimento, a pena di decadenza dall'agevolazione. A tal fine il beneficiario deve rendere un'apposita dichiarazione nella denuncia di successione.
In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto, sarà applicata l'imposta di successione nella misura ordinaria, oltre alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato e agli interessi di mora.

Cerca nel sito

I libri del notaio Paolo Tonalini

© 2019 Notaio Paolo Tonalini - Stradella (PV) Via Dallagiovanna 16 - Pavia Viale C. Battisti 17 - p.iva 02209720180 - Proprietà letteraria riservata. La riproduzione dei contenuti, con qualsiasi mezzo, è consentita solo con l'autorizzazione scritta dell'autore. - Contattaci

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per consentire una migliore navigazione. Continuando a navigare su questo sito accettate i cookie. Per altre informazioni cliccate qui.