Acquistare un immobile che è stato oggetto di donazione non presenta più rischi dopo la riforma introdotta dall’art. 44 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, in vigore dal 18 dicembre 2025.
Le nuove norme, infatti, prevedono che l’azione di riduzione eventualmente intentata dai legittimari i cui diritti sono stati lesi dalla donazione non può più pregiudicare il successivo acquirente a titolo oneroso dell’immobile dal donatario.
Il legittimario potrà far valere i propri diritti solo nei confronti del donatario, che dovrà compensare in denaro il legittimario, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota di legittima. Restano ferme anche le ipoteche iscritte sul bene dal donatario, consentendo alle banche di concedere mutui senza rischiare di essere coinvolte nelle vicende successorie del donante.
Non sarà più necessario, dunque, ricorrere alle polizze assicurative per coprire il rischio della donazione.
La nuova disciplina si applicherà anche alle donazioni precedenti alla sua entrata in vigore, decorsi sei mesi dall’entrata in vigore, fatta salva la notificazione e trascrizione, entro tale termine, della domanda di riduzione o dell’atto di opposizione.
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