I trasferimenti gratuiti di denaro o titoli

Il trasferimento di denaro o strumenti finanziari dal conto corrente o conto deposito titoli intestato al disponente a quello intestato al beneficiario rappresenta a tutti gli effetti una donazione, per la quale è necessaria la forma dell'atto pubblico notarile (art. 782 del codice civile) alla presenza di due testimoni (art. 48 legge notarile), a pena di nullità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite del 27 luglio 2017, n. 18725, chiarendo così ogni dubbio interpretativo ed escludendo che si possa configurare, in queste ipotesi, una donazione indiretta.

Il trasferimento di denaro, titoli o strumenti finanziari eseguito con l’intenzione di beneficiare il destinatario, ma senza osservare le forme previste dalla legge, è dunque nullo, e chiunque ne abbia interesse (per esempio gli eredi del donante, o i suoi creditori) può farne risultare la nullità e far sì che il relativo valore rientri nel patrimonio del donante.

Lo stesso vale per la cosiddetta “cointestazione” del conto corrente o del conto titoli, che non è altro che un trasferimento di denaro, titoli o strumenti finanziari dal conto intestato al donante a un conto cointestato tra donante e donatario, e dunque, se eseguito a scopo di liberalità, rappresenta una donazione per la metà del valore.

Il particolare formalismo previsto per la donazione serve ad attirare l’attenzione di chi sta donando sull’importanza del suo gesto, che lo priva di un bene o di un diritto senza ottenere nulla in cambio, e anche a consentire una verifica imparziale, da parte del notaio e dei testimoni, sull’effettiva volontà del donante. Una donazione eseguita in un altro modo non è dunque valida.

Fanno eccezione solo le donazioni di beni mobili di “modico valore”, che sono valide anche in mancanza dell’atto pubblico, purché vi sia stata la consegna del bene. Sono così fatti salvi i regali che si fanno abitualmente, per esempio, in occasione di festività o ricorrenze, purché si tratti di piccole somme di denaro o di beni mobili di valore limitato. Il concetto di “modico valore” è piuttosto elastico, e la giurisprudenza ha precisato che deve essere valutato considerando le condizioni economiche del donante, quindi la stessa somma di denaro potrebbe essere considerata di modico valore per una persona abbiente, e non esserlo per chi si trova in una situazione di ristrettezza economica.

Attenzione, dunque, ai trasferimenti gratuiti effettuati senza l’intervento del notaio, con un semplice bonifico bancario o una modifica nell’intestazione del conto titoli o di fondi di investimento. Questo trasferimento, o cambio di intestazione, eseguito con una firma fatta in banca, in realtà non è valido se eseguito con l’intento di beneficiare il destinatario, e la sua nullità potrebbe essere fatta valere, oltre che dal donante stesso, anche dai suoi eredi, che potrebbero chiedere la restituzione del denaro o dei titoli trasferiti in questo modo, o dagli eventuali creditori.

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