Affitto d’azienda e responsabilità per i debiti

La responsabilità solidale dell’acquirente dell'azienda per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento e risultanti dai libri contabili obbligatori, prevista dall’art. 2560, secondo comma, del codice civile, si applica anche nell’ambito della restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente, a seguito di cessazione dell'affitto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza del 9 ottobre 2017, n. 23581, con una decisione che potrebbe avere notevoli conseguenze sulle operazioni di affitto di aziende commerciali.

La Suprema Corte ha sottolineato che la solidarietà del cessionario dell'azienda per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante, e infatti non comporta un trasferimento della posizione debitoria sostanziale, ma solo una responsabilità solidale nei confronti dei creditori aziendali. La norma di cui all’art. 2560, secondo comma, del codice civile, non può dunque essere derogata da un accordo fra alienante e acquirente (mentre sarebbe ammissibile una deroga in forza di un ipotetico accordo fra acquirente e creditori).

La Cassazione ha richiamato le precedenti decisioni relative al subentro dell'affittuario dell'azienda nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa non aventi carattere personale (art. 2558 c.c.), che si applica anche all’ipotesi della restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente a seguito di cessazione dell'affitto (Cass. 7 novembre 2003, n. 16724; Cass. 16 giugno 2004, n. 11318).

In tali occasioni, la Suprema Corte aveva già precisato che la successione nei rapporti contrattuali disciplinata dall'art. 2558 c.c. presuppone una volontà contrattuale (e infatti la legge la considera espressamente derogabile per accordo tra le parti), mentre la successione nei rapporti di credito (art. 2559 c.c.) e di debito (art. 2560 c.c.) nonché nei rapporti di lavoro subordinato (art. 2112 c.c.) relativi alla stessa azienda, costituisce "conseguenza necessaria ed ineliminabile del trasferimento di questa", intendendosi la nozione di trasferimento riferita anche alla restituzione dell'azienda dall'affittuario al concedente a seguito di cessazione dell'affitto.

L’interpretazione dell'art. 2560 c.c. fornita dalla Cassazione trova conferma, secondo la stessa Suprema Corte, nell'art. 104 bis, ultimo comma, della Legge Fallimentare, il quale stabilisce che la retrocessione al fallimento di aziende o rami di aziende non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2112 e 2560 c.c.; da ciò si ricava che, in mancanza di una norma specifica, anche nell'ipotesi di affitto di azienda nell'ambito della procedura concorsuale si applicherebbe l'art. 2560 c.c., con conseguente responsabilità della procedura per i debiti sorti a carico dell'affittuario, in seguito alla retrocessione al fallimento dell'azienda affittata.

Cerca nel sito

I libri del notaio Paolo Tonalini

© 2019 Notaio Paolo Tonalini - Stradella (PV) Via Dallagiovanna 16 - Pavia Viale C. Battisti 17 - p.iva 02209720180 - Proprietà letteraria riservata. La riproduzione dei contenuti, con qualsiasi mezzo, è consentita solo con l'autorizzazione scritta dell'autore. - Contattaci

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per consentire una migliore navigazione. Continuando a navigare su questo sito accettate i cookie. Per altre informazioni cliccate qui.