Il diritto di riscatto agrario

La violazione delle norme sulla prelazione agraria non comporta la nullità del contratto di compravendita (Cass. 29 settembre 1999, n. 10761). L’avente diritto a prelazione è invece tutelato con l’attribuzione del diritto di riscattare il terreno venduto (Cass. 4 giugno 2007, n. 12934; Cass. 24 maggio 2003, n. 8236).
Se il proprietario non ha notificato la proposta di alienazione e il contratto preliminare, l’avente diritto a prelazione può riscattare il fondo dall'acquirente (e da ogni altro successivo avente causa) entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita (art. 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590).
Il diritto di riscatto può essere esercitato anche quando il prezzo indicato nella proposta notificata è superiore a quello risultante dal contratto di compravendita successivamente stipulato (art. 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590).
Per l’esercizio del diritto di riscatto è sufficiente una dichiarazione stragiudiziale, comunicata al terzo acquirente. E’ però necessario agire in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’avvenuto riscatto, nel caso in cui il terzo acquirente si opponga.
In seguito al riscatto, il coltivatore avente diritto a prelazione subentra nella posizione del terzo acquirente (Cass. 4 giugno 2007, n. 12934).
La normativa sul pagamento del prezzo dettata in tema di esercizio del diritto di prelazione (art. 8, sesto e settimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590) si applica anche all’ipotesi del riscatto (articolo unico della legge 8 gennaio 1979, n. 2). Il riscattante deve pertanto versare il prezzo al terzo acquirente riscattato entro tre mesi dal momento in cui il terzo acquirente ha comunicato la propria adesione alla dichiarazione stragiudiziale di riscatto, oppure, in caso di contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto di riscatto. Anche in questo caso è ammesso un diverso accordo tra le parti, purché formalizzato prima della scadenza del termine di tre mesi.
Il pagamento deve avere per oggetto solo l’importo del prezzo stabilito per la compravendita. Per il risarcimento dei danni, il terzo acquirente deve invece rivolgersi al venditore.
Anche in questo caso, l’offerta di pagamento del prezzo può avvenire senza particolari formalità in presenza di un accordo tra le parti. In caso contrario, è necessario procedere all’offerta reale (art. 1209 c.c.) e, se il proprietario rifiuta di ricevere il pagamento, al deposito liberatorio del prezzo presso una banca (art. 1210 c.c.).

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