La rinuncia alla prelazione agraria

La rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’affittuario o del confinante è spesso utilizzata nella pratica quale mezzo più rapido ed efficiente per risolvere il problema, in tutti i casi in cui non c’è alcun interesse all’acquisto del fondo agricolo da parte dell’avente diritto.
Quando i rapporti tra il proprietario e l’affittuario o i confinanti sono buoni, è possibile affrontare la questione direttamente, senza ricorrere alla notifica della proposta mediante raccomandata, e soprattutto senza attendere il decorso dei trenta giorni. Se l’avente diritto, una volta informato delle condizioni proposte per la compravendita, non è interessato ad acquistare il fondo, è sufficiente che dichiari di non accettare la proposta e pertanto di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione.
In questo caso si parla correntemente di “rinuncia al diritto di prelazione”, ma più correttamente si dovrebbe dire che l’affittuario o il confinante “rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione”, in relazione a una specifica proposta di alienazione che gli è stata comunicata.
Sono stati espressi molti dubbi, infatti, circa l’ammissibilità di una vera e propria rinuncia preventiva al diritto di prelazione (anche se dovrebbe trattarsi di un diritto patrimoniale disponibile), mentre è comunemente riconosciuta la possibilità di rinunciare all’esercizio del diritto di prelazione, dichiarando di rifiutare la proposta di alienazione, dopo averne ricevuto comunicazione (Cass. 30 novembre 2005, n. 26089; Cass. 14 gennaio 1999, n. 310).
La giurisprudenza era in precedenza orientata ad ammettere che la proposta potesse essere comunicata con ogni mezzo, e quindi anche verbalmente (Cass. 29 maggio 1998, n. 5306; Cass. 26 gennaio 1995, n. 936; Cass. 2 agosto 1993, n. 8525; Cass. 17 luglio 1991, n. 7948; Cass. 8 luglio 1991, n. 7527), ma successivamente alcune sentenze hanno affermato che la rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione può avvenire solo dopo la comunicazione in forma scritta della proposta di alienazione. E’ pertanto opportuno che nella dichiarazione di rinuncia sia espressamente indicato che al rinunziante è stata data comunicazione della proposta in forma scritta (anche se non necessariamente mediante lettera raccomandata, essendo pacificamente ammessi mezzi di comunicazione equipollenti).
La dichiarazione di rinuncia alla prelazione deve essere sempre espressa in forma scritta, non essendo riconosciuta la validità di una rinuncia espressa verbalmente (si veda, per esempio, Cass. 16 aprile 1996, n. 3313; Cass. 21 marzo 1995, n. 3241).
Nel caso dell’affittuario, la rinuncia alla prelazione deve necessariamente essere sottoscritta con l’assistenza dell’associazione di categoria a cui egli è iscritto (art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203). Secondo alcuni, l’assistenza dell’associazione di categoria sarebbe necessaria anche per la rinuncia sottoscritta dal confinante, ma in questo caso non si applicano le norme sopra citate, dato che il diritto di prelazione è connesso alla presenza di un contratto agrario, quale il contratto di affitto in corso tra le parti, ma a una semplice situazione di fatto, quale la coltivazione del terreno confinante. Può comunque essere opportuno richiedere anche in questo caso l’assistenza dell’associazione di categoria a cui è iscritto il confinante, in modo da evitare qualsiasi dubbio sulla piena consapevolezza, da parte di questo, circa gli effetti del documento che sta sottoscrivendo, nonché di tutte le condizioni proposte per l’acquisto del fondo agricolo.

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