Acquistare un fondo affittato

La legge prevede la decadenza dalle agevolazioni Ppc in caso di alienazione volontaria o di cessazione della coltivazione o conduzione diretta dei terreni agricoli prima che siano trascorsi cinque anni dall'atto di acquisto (art. 2, comma 4-bis, della legge n. 25 del 26 febbraio 2010). Non c'è dubbio, quindi, che decada dall'agevolazione chi concede in affitto i terreni agricoli acquistati prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto. Ma cosa succede se i terreni agricoli sono già condotti in affitto da terzi, in forza di un contratto in corso al momento dell'atto di acquisto?
La questione è di particolare rilevanza anche perché, come è noto, la presenza sul fondo di un affittuario coltivatore diretto normalmente esclude il diritto di prelazione in capo ai confinanti.
La finalità della norma che ha introdotto le agevolazioni per la piccola proprietà contadina è quella di favorire l'acquisto dei terreni agricoli da parte di chi si dedica professionalmente all'attività agricola (imprenditore agricolo professionale, coltivatore diretto, società agricola). E' chiaro, dunque, che il presupposto dell'agevolazione è che l'acquirente coltivi direttamente i terreni acquistati, e la presenza di un altro soggetto quale affittuario del fondo agricolo impedisce, ovviamente, la coltivazione da parte del proprietario. Tuttavia, non si può fare a meno di considerare che la presenza di un contratto di affitto prossimo alla scadenza (o comunque di breve durata) consentirebbe comunque l'inizio della coltivazione diretta da parte dell'acquirente in un tempo ragionevole, e non vi sarebbe quindi motivo di negare l'applicabilità dell'agevolazione. Ciò vale, in modo particolare, quando la scadenza del contratto di affitto in corso è prevista in concomitanza con il termine dell'annata agraria (convenzionalmente, l'11 novembre, ma ci sono differenze in relazione alle diverse tipologie di coltivazione), dato che nel mondo agricolo è assolutamente normale che l'effettiva consegna del fondo, sia in caso di compravendita sia al termine dell'affitto agrario, avvenga dopo il raccolto, e quindi al termine dell'annata agraria, per consentire a chi ha lavorato il terreno nell'anno precedente di raccoglierne i frutti, e al nuovo conduttore di provvedere fin dall'inizio alle lavorazioni necessarie per l'inizio del nuovo ciclo stagionale, ed eventualmente alla semina.
Per queste ragioni, pur in mancanza di una specifica disposizione normativa, alcuni uffici periferici dell'Agenzia delle entrate sono orientati nel senso di concedere le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina anche in caso di acquisto di un fondo agricolo condotto in affitto da terzi, purché il contratto non si prolunghi oltre la fine dell'annata agraria in corso (sia per scadenza naturale, sia a seguito di risoluzione consensuale del contratto pattuita dall'affittuario con il venditore, prima della vendita del fondo, oppure anche con l'acquirente, dopo la stipula dell'atto di compravendita). In tal senso si è anche espressa anche la giurisprudenza, seppure in modo isolato (Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sez. LXVII, 28 febbraio 2011, n. 62).
In ogni caso, considerando le conseguenze della decadenza dall'agevolazione fiscale, soprattutto nel caso di acquisto di fondi agricoli di rilevante valore, è consigliabile un atteggiamento prudente, che prevede la risoluzione del contratto di affitto, ove presente, prima della stipula dell'atto di compravendita o contestualmente allo stesso.
Naturalmente, il problema non si pone in tutti i casi in cui l'acquirente è lo stesso affittuario del fondo agricolo, magari proprio nell'esercizio del diritto di prelazione agraria. Ricordiamo però che la legge prevede espressamente l'esclusione della decadenza dall'agevolazione Ppc in caso di alienazione del fondo, o concessione dello stesso in affitto, prima del decorso del quinquennio, a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitano l’attività di imprenditore agricolo, purché rimanga ferma la destinazione agricola del fondo (art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 228/2001).
L'Agenzia delle entrate ha precisato che non comporta la decadenza dalle agevolazioni Ppc neanche l’affitto del fondo a favore di una società agricola costituita tra l'acquirente, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni (Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 279 del 4 luglio 2008).

Cerca nel sito

I libri del notaio Paolo Tonalini

© 2019 Notaio Paolo Tonalini - Stradella (PV) Via Dallagiovanna 16 - Pavia Viale C. Battisti 17 - p.iva 02209720180 - Proprietà letteraria riservata. La riproduzione dei contenuti, con qualsiasi mezzo, è consentita solo con l'autorizzazione scritta dell'autore. - Contattaci

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per consentire una migliore navigazione. Continuando a navigare su questo sito accettate i cookie. Per altre informazioni cliccate qui.